Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7184 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:7184SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, riconosce la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione resistente, pur avendo inizialmente omesso di dare esecuzione al giudicato formatosi in sede giurisdizionale ordinaria, provvede successivamente al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, anche se con ritardo rispetto al termine indicato nella sentenza da eseguire. In tali casi, il giudice dispone la compensazione integrale delle spese di lite, ad eccezione del contributo unificato che resta definitivamente a carico dell'amministrazione inadempiente. Il principio di diritto affermato nella massima si fonda sui seguenti elementi: 1) Il giudice amministrativo è adito in sede di ottemperanza per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato, emessa dal giudice ordinario, che ha condannato l'amministrazione al pagamento di determinate somme. 2) Nonostante la notifica della sentenza esecutiva, l'amministrazione resistente non aveva inizialmente provveduto al pagamento delle somme dovute. 3) Nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dimostra di aver successivamente provveduto al pagamento, anche se con ritardo rispetto al termine indicato nella sentenza da eseguire. 4) In considerazione dell'avvenuto adempimento, seppur tardivo, il giudice amministrativo ritiene cessata la materia del contendere, dando atto di tale circostanza. 5) Le spese di lite sono integralmente compensate, ad eccezione del contributo unificato che resta definitivamente a carico dell'amministrazione inadempiente, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Questa massima giuridica esprime il principio per cui, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo riconosce la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione, pur avendo inizialmente omesso di dare esecuzione al giudicato, provvede successivamente al pagamento delle somme dovute, anche se con ritardo, compensando integralmente le spese di lite ad eccezione del contributo unificato.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/11/2022

N. 07184/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02888/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2888 del 2021, proposto da
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

((omissis))poli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al giudicato discendente dalla sentenza n. 2062/2018 del 18 ottobre 2018, emessa dal Tribunale di Nola nei confronti dell’((omissis))poli 3 Sud in materia di…

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