Corte costituzionale sentenza n. 271 del 12 luglio 2000

ECLI:IT:COST:2000:271

Massima

Massima ufficiale
Non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di sottrarre alla cognizione del giudice militare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, riservandolo alla cognizione del giudice ordinario, con la evidente finalità di unificare sul piano della giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale, destinato ad esercitare la propria capacità di attrazione tutte le volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare. Tale scelta rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, dal momento che la disposizione costituzionale non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. Né possono ritenersi violati gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Per il primo profilo, vale infatti la considerazione che la diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata non è priva di un fondamento giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di coscienza; per il secondo, vale l'argomento che i militari che incorrono nel reato di rifiuto del servizio militare, non vengono distolti dal loro giudice naturale, poiché per essi, a seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, giudice naturale è il giudice ordinario. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3, della legge 8/7/1998, n. 230, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione.

Sentenza completa

SENTENZA N. 271
ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco
GUIZZI
Presidente

- Cesare
MIRABELLI
Giudice

- Fernando
SANTOSUOSSO
?

- Massimo
VARI
?

- Cesare
RUPERTO
?

- Riccardo
CHIEPPA
?

- Gustavo
ZAGREBELSKY
?

- Valerio
ONIDA
?

- Carlo
MEZZANOTTE
?

- Fernanda
CONTRI
?

- Guido
NEPPI MODONA
?

- Piero Alberto
CAPOTOSTI
?

- Annibale
MARINI
?

- Franco
BILE
?

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) promossi con diciannove ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 (n. 3 ordinanze) dalla Corte militare d'appello, sezione dista…

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