Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 26202 del 12 dicembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:26202CIV

Massima

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Il giudice, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, è tenuto a garantire l'esattezza e la correttezza formale delle proprie decisioni, provvedendo alla rettifica di eventuali errori materiali che si siano verificati nell'indicazione dei dati identificativi delle parti. Tale potere di correzione, che può essere esercitato anche d'ufficio, costituisce un corollario del principio di correttezza e di leale collaborazione che deve informare l'attività giurisdizionale, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto di difesa e la tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive delle parti. L'errore materiale, che non incide sul contenuto sostanziale della decisione, può essere rettificato in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità, senza necessità di una specifica impugnazione, in quanto la sua correzione non determina una modifica del giudicato, ma si limita a ripristinare la conformità tra il testo del provvedimento e la volontà effettivamente espressa dal giudice. Il potere di correzione dell'errore materiale, pertanto, rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'integrità e l'affidabilità delle pronunce giurisdizionali, assicurando la piena corrispondenza tra il contenuto del provvedimento e la reale volontà del giudice, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - rel. Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso iscritto al R.G. n. 308 del 2012, dall'Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e' elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

per correzione di errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione n. 6168/2013, depositata il 12 marz…

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