Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12173 del 27 dicembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:12173CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la "pronuncia della sentenza", che, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, deve intervenire a pena di estinzione entro due anni dalla comunicazione del decreto di fissazione della discussione davanti alla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, va identificata nella lettura del dispositivo, con la conseguenziale irrilevanza della posteriorita` dell'esternazione dei motivi del "decisum", tenuto conto che il procedimento medesimo si modella sulle regole del processo penale e non introduce deroghe al carattere tipicamente ordinatorio del termine per il deposito della motivazione. tale interpretazione manifestamente non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 24 e 27 della costituzione, considerando che detta lettura del dispositivo conclude il procedimento, con statuizione irrevocabile e nota all'incolpato, mentre l'esigenza di conoscere la motivazione rileva al diverso fine della formulazione delle doglianze nella eventuale fase d`impugnazione.

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