Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza breve n. 618 del 2015

ECLI:IT:TARVEN:2015:618SENB

Massima

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Il deposito di materiali e attrezzature edili in area vincolata, senza la necessaria autorizzazione edilizia, costituisce abuso edilizio permanente, sanzionabile ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001, a prescindere dalla durata dell'occupazione e dall'eventuale ampliamento successivo, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento in capo al trasgressore. Pertanto, il Comune è legittimato a ordinare la rimozione del deposito e il ripristino dello stato dei luoghi, anche qualora l'attività produttiva risulti autorizzata, in quanto il deposito non può essere considerato pertinenziale all'attività stessa, trattandosi di un intervento di dimensioni tali da escluderne il carattere pertinenziale. La sanzione del ripristino dello stato dei luoghi è dovuta anche in assenza di un previo ordine di demolizione, in quanto l'abuso edilizio permanente è di per sé sufficiente a giustificare l'ingiunzione di ripristino, senza necessità di ulteriori provvedimenti. Inoltre, il fatto che l'area sia destinata a "trasferire" l'attività produttiva, ai sensi delle norme urbanistiche, non osta all'applicazione della sanzione, essendo consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e non la realizzazione di depositi commerciali.

Sentenza completa

N. 00656/2015
REG.RIC.

N. 00618/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00656/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2015, proposto da:
Rainerio Turato e Edileuganea Srl, rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Galzignano Terme, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Mestre, Via Mazzini 4/2;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 4 prot. n. 1893, del 10/3/2015, dell'Ufficio Area Tecnica del Comune di Galzignano Terme, notificata il 16/3/2015, con la quale si ordina ai ricorrenti…

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