Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22302 del 26 marzo 2003

ECLI:IT:CASS:2003:22302PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 313 c.p.p.), l'obbligo dell'interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari; l'interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.

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