Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1970 del 22 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1970CIV

Massima

Massima ufficiale
L`attivita` delle Camere di commercio, diretta alla pubblicazione dei bollettini dei protesti, rappresenta un`attivita` di carattere materiale -non gia` provvedimentale, ne` autoritativa -, come tale inidonea ad affievolire i diritti soggettivi di coloro che la subiscano o entrino, comunque, in contatto con essa; ne deriva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinaria in relazione alla controversia con la quale una ditta che gestisce una banca dati informatici lamenti di essere stata danneggiata dalla concorrenza sleale praticata da altra banca dati informatici, la quale, incaricata da una Camera di commercio della redazione dei "tabulati" con l`elenco dei protestati, era l`unica a disporre e al diffondere, presso la propria clientela, detti dati "in tempo reale", mentre solo successivamente l`ente camerale stampava e pubblicava i tradizionali bollettini.   da vedere: Sen 03/04/1989 1612 Civ Sen 29/08/1990 8983 sez U Civ Sen 15/10/1992 11259 sez U Civ

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