ECLI:IT:CASS:2002:32660PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE M. A., indagato per il reato di cui agli artt. 110 c. p. e 73 l. stupef. (per aver curato la consegna del denaro ricavato dalla vendita di 3 kg. di eroina e l'inoltro dello stesso in Albania) ricorre per la cassazione della ordinanza emessa in data 23-25.1.2002 dal Tribunale di Milano, in sede di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere, e deduce il vizio di violazione di legge per il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309 c. 5 c. p.p. per l'invio al Tribunale del riesame degli atti dal p.m. presentati al Gip a sostegno della richiesta consistenti nei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche dalle quali erano stati desunti gli elementi indizianti; con ulteriori motivi lamenta la mancanza di prova circa il concorso nel reato contestato e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il primo motivo di ricorso è fondato. Risul…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.