Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32660 del 1 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:32660PEN

Massima

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Il mancato rispetto del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. per la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di misura cautelare comporta l'inefficacia della misura cautelare disposta, a prescindere dalla possibilità di acquisire successivamente la documentazione mancante e di decidere comunque entro il termine di cui al comma 9 dello stesso articolo. La ratio della previsione normativa è quella di assicurare la tempestiva e completa cognizione degli elementi a sostegno della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame, senza possibilità di deroghe o "commistioni" tra i diversi termini previsti dalla legge, in quanto ciascuno di essi è assistito dalla medesima sanzione di inefficacia. Il rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge per la trasmissione degli atti e per la decisione del Tribunale del riesame costituisce, pertanto, un presupposto inderogabile per la legittimità della misura cautelare, a tutela del diritto di difesa e del principio del giusto processo.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE M. A., indagato per il reato di cui agli artt. 110 c. p. e 73 l. stupef. (per aver curato la consegna del denaro ricavato dalla vendita di 3 kg. di eroina e l'inoltro dello stesso in Albania) ricorre per la cassazione della ordinanza emessa in data 23-25.1.2002 dal Tribunale di Milano, in sede di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere, e deduce il vizio di violazione di legge per il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309 c. 5 c. p.p. per l'invio al Tribunale del riesame degli atti dal p.m. presentati al Gip a sostegno della richiesta consistenti nei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche dalle quali erano stati desunti gli elementi indizianti; con ulteriori motivi lamenta la mancanza di prova circa il concorso nel reato contestato e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il primo motivo di ricorso è fondato. Risul…

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