Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5609 del 14 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5609PEN

Massima

Massima ufficiale
Agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale è chiunque esercita una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo. Pertanto, anche le guardie volontarie venatorie, durante il servizio ed in relazione allo svolgimento delle correlative funzioni, pur non esercitando funzioni di polizia giudiziaria, sono da considerare pubblici ufficiali.

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