Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 15201 del 2006

ECLI:IT:TARLAZ:2006:15201SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio sospende il procedimento sanzionatorio e inibisce l'adozione di misure repressive, come l'ordine di demolizione, fino all'esaurimento del procedimento di sanatoria. Ciò in quanto l'ordine di demolizione anticipato rispetto alla definizione della domanda di condono costituisce un vizio di eccesso di potere, in quanto sovverte l'ordine logico di valutazione della fattispecie sottoposta all'esame dell'amministrazione competente. La sospensione degli atti sanzionatori opera sia per le procedure di condono avviate ai sensi della legge n. 47/1985, sia per quelle attivate ai sensi dell'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in quanto quest'ultima normativa richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 47/1985, ove compatibili. Pertanto, l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, come l'ordine di demolizione, prima della definizione della domanda di condono edilizio, è illegittima per violazione del principio di sospensione del procedimento sanzionatorio e di inibitoria dell'avvio di ogni attività repressiva, in presenza di un'istanza di condono già agli atti dell'amministrazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio
Sez.I Quater ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 8674/06 proposto dai signori BRECCIAROLI Cesare ed ELIA Giocondo, rappresentati e difesi dall'Avv. F. Bonelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 56;controil COMUNE DI ROMA, non costituitosi in giudizio;PER L'ANNULLAMENTO- della determinazione dirigenziale n. 1143 del 19.6.2006, notificata il 7.7.2006, con cui si dispone la demolizione di opere abusive edilizie;Visto il ricorso con i relativi allegati;Viste le memorie depositate dalle parti;Visti gli atti tutti della causa;Relatore, alla camera di consiglio in data 23 ottobre 2006, il Consigliere G. ((omissis)) e udito il difensore della parte come da verbale di udienza in data odierna;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:FATTO E DIRITTOAttraverso il ricorso in esame, notificato in data 2.9.200…

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