Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13766 del 2 aprile 2008

ECLI:IT:CASS:2008:13766PEN

Massima

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Il rifiuto di prestare il servizio militare per ragioni di coscienza non costituisce più reato a seguito delle modifiche legislative che hanno sospeso il servizio di leva obbligatorio, prevedendo il servizio militare solo per specifiche situazioni ed eccezionali casi, in quanto la condotta contestata non corrisponde più al contenuto della normativa vigente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza non integra più il reato previsto dalla legge n. 230 del 1998, art. 14 comma 2, in seguito alle modifiche legislative intervenute con la legge n. 331 del 2000 e i successivi provvedimenti attuativi, che hanno sospeso il servizio di leva obbligatorio, prevedendo il servizio militare solo per specifiche situazioni ed eccezionali casi. Pertanto, la condotta contestata non corrisponde più al contenuto della normativa vigente, determinando l'assoluzione dell'imputato per il fatto non più previsto dalla legge come reato, in applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p. La sentenza sottolinea come, a seguito della riforma del servizio militare, si versi in una situazione di parziale continuità normativa, non essendosi determinata la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che rimane previsto per determinati casi eccezionali anche in tempo di pace, mentre per i giovani nati prima del 1985 è rimasto obbligatorio sino al 31/10/2005. Tuttavia, la modifica legislativa ha comportato che il rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza non integri più il reato contestato all'imputato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CA. SA. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 16/04/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche' il fatto non e' previsto dalla le…

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