Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 26 del 2013

ECLI:IT:TARAQ:2013:26SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria giurisdizione, può nominare un commissario ad acta per sostituirsi all'amministrazione comunale inadempiente nell'adottare gli atti necessari a dare esecuzione a una precedente sentenza che abbia accertato l'obbligo dell'ente locale di provvedere su un'istanza di parte relativa alla riclassificazione urbanistica di un terreno. Il commissario ad acta, previa verifica della mancata riforma o sospensione della sentenza in sede di appello, è tenuto a provvedere in via sostitutiva entro il termine assegnato, avvalendosi dei competenti uffici comunali, con onere di rendicontazione e liquidazione del compenso a carico dell'amministrazione inadempiente. La nomina del commissario ad acta rappresenta uno strumento di tutela giurisdizionale volto a garantire l'effettività della pronuncia del giudice amministrativo, assicurando l'adempimento degli obblighi imposti all'amministrazione in caso di inerzia o rifiuto nell'esecuzione della sentenza. Tale istituto consente di superare l'inerzia dell'ente locale e di ottenere in via surrogatoria l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al giudicato, senza che ciò comporti una violazione del principio di separazione dei poteri. Il commissario ad acta, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, è tenuto a rispettare i limiti e le modalità stabiliti nella sentenza che ne ha disposto la nomina, agendo nel rispetto della discrezionalità tecnica e amministrativa dell'ente locale, senza sostituirsi alle sue valutazioni. L'attività del commissario è sottoposta al controllo del giudice amministrativo, che ne verifica l'adempimento degli obblighi e la correttezza delle determinazioni assunte, anche ai fini della liquidazione del compenso. La condanna dell'amministrazione comunale al pagamento delle spese della fase processuale relativa alla nomina del commissario ad acta rappresenta una conseguenza logica dell'accoglimento dell'istanza di parte e dell'inadempimento dell'ente locale, configurandosi come un ulteriore strumento di tutela volto a scoraggiare comportamenti dilatori e a garantire l'effettività della giustizia amministrativa.

Sentenza completa

N. 00464/2012
REG.RIC.

N. 00026/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2012, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)). Ludovici in L'Aquila, via Martiri di Onna,8;

contro

Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dall'((omissis)), domiciliata in L'Aquila, viale XXV Aprile;

per l'annullamento

silenzio inadempimento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le…

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