Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 357 del 2024

ECLI:IT:TARTOS:2024:357SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso proposto dai proprietari di unità abitative ubicate in un condominio avverso l'approvazione di un Piano di Recupero e il rilascio del relativo Permesso di Costruire, afferma i seguenti principi di diritto: 1. Perché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad uso pubblico, è necessario accertare il passaggio e transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale e pubblico, nonché l'esistenza di un valido titolo a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Il mero utilizzo della strada da parte dei proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione, non è sufficiente a costituire una servitù di uso pubblico o a rendere pubblica la strada stessa. 2. Quando si è in presenza di un tratto di strada utilizzato in via esclusiva per l'accesso pedonale ad un condominio, in base a una servitù di passaggio esistente, senza che sussista alcun ulteriore sbocco della stessa strada, tale area non può essere qualificata come strada pubblica comunale, anche in presenza di elementi come l'assegnazione di numeri civici o la presenza di illuminazione pubblica, i quali non sono di per sé sufficienti a tale qualificazione. 3. Le disposizioni del Codice della Strada relative alle dimensioni delle strade pubbliche non trovano applicazione per strade gravate da servitù di passaggio a favore di proprietari limitrofi, aventi un utilizzo prevalentemente pedonale, con il solo traffico veicolare determinato dall'uscita delle auto dal parcheggio interrato dell'edificando nuovo condominio. 4. La realizzazione di una rampa di uscita dal garage interrato, posta al di sotto della quota della strada e con soli 5 metri in piano alla stessa quota della sede stradale, non viola le disposizioni in materia di distanze minime dai confini, in quanto gli elementi interrati non rilevano ai fini della definizione della sagoma dell'edificio.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/03/2024

N. 00357/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01148/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato Niccolo' Pecchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. Lapini, 1;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’((omissis)) in F…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.