Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1602 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:1602SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi deve essere adeguatamente motivato in ordine all'accertamento del danneggiamento irreparabile di un albero monumentale, oggetto di specifica prescrizione nel titolo abilitativo, nonché in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sospensione, anche in considerazione dell'avvenuto spostamento dell'albero in conformità alle indicazioni dell'amministrazione. In assenza di una puntuale e logica motivazione, il provvedimento di sospensione dei lavori è illegittimo per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria, non potendo l'amministrazione prescindere dalla verifica degli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento dell'atto. Il principio di proporzionalità impone, inoltre, che l'amministrazione valuti con attenzione la necessità e l'adeguatezza della misura sospensiva, in relazione al concreto pregiudizio arrecato all'interesse pubblico tutelato, senza eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il perseguimento di tale interesse. La motivazione del provvedimento di sospensione dei lavori deve, pertanto, dare conto in modo esaustivo delle ragioni che hanno condotto l'amministrazione a ritenere indispensabile l'adozione di tale misura, anche in considerazione delle circostanze sopravvenute rispetto all'originaria prescrizione contenuta nel titolo abilitativo.

Sentenza completa

N. 01594/2013
REG.RIC.

N. 01602/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01594/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, via Olmetto, 3;

contro

Comune di Giussano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 73 del 15 maggio 2013 del Comune di Giussano, notificata al ricorrente il 22 maggio 2013, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente anche attualmente non noto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett.
c)
, e 85, comm…

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