Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 87 del 2019

ECLI:IT:TRGATN:2019:87SENT

Massima

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, nell'esaminare il ricorso avverso la delibera della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non che ha accertato l'ammissibilità sotto il profilo paesaggistico-ambientale di un intervento realizzato senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'atto con cui l'autorità competente in materia di tutela del paesaggio accerta se un intervento realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica sia ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale, oppure rechi grave pregiudizio all'assetto paesaggistico-ambientale, o contrasti con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali, costituisce un mero parere, seppure parzialmente vincolante, e non un provvedimento finale immediatamente lesivo della sfera giuridica dell'interessato, la cui lesione si concreta solo al momento dell'adozione del provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria. 2. L'autorità competente in materia di tutela del paesaggio, nel verificare la compatibilità paesaggistica di un intervento, dispone di un'ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo nelle ipotesi di difetto di motivazione, illogicità manifesta, ovvero conclamato errore di fatto. Non è, pertanto, ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a sostituire un diverso giudizio sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento a quello espresso dall'autorità competente. 3. Qualora l'autorità competente in materia di tutela del paesaggio abbia già in precedenza espresso un parere negativo sull'intervento, la successiva valutazione di compatibilità paesaggistica non è viziata da errore di fatto per il solo fatto che l'intervento realizzato presenti limitate differenze rispetto a quello precedentemente esaminato, atteso che l'autorità competente ha comunque ritenuto di dover evitare ogni modifica della morfologia del fondo, indipendentemente dall'entità e dalle modalità con cui i riporti di terra sarebbero stati realizzati.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/06/2019

N. 00087/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00005/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2019, proposto da Michele Micheletti, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Comunità della Val di Non, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

per l’annullamento

della delibera della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non n. 247/2018 in data 24 ottobre 2018, comunicata con la nota prot. 8535/17.3 in…

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