Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2798 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:2798SENT

Massima

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Il provvedimento di annullamento in autotutela di un titolo edilizio, quale il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (d.i.a.), può essere legittimamente adottato dall'amministrazione comunale solo laddove gli interventi edilizi realizzati in forza di tali titoli abbiano comportato variazioni essenziali, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, non legittimabili mediante mera d.i.a. ex art. 22 del medesimo D.P.R. In tali ipotesi, l'interesse pubblico alla rimozione dell'opera abusiva è in re ipsa, senza necessità di una specifica ponderazione rispetto all'affidamento privato nella conservazione del titolo edilizio annullato, atteso che l'abusività dell'opera, derivante dal mancato consolidamento degli effetti della d.i.a., rende dovuta e vincolata l'attività sanzionatoria dell'amministrazione, senza che il decorso del tempo possa ingenerare affidamenti tutelabili. Diversamente, qualora l'annullamento in autotutela riguardi un permesso di costruire originariamente legittimo, l'amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente la prevalenza dell'interesse pubblico al ritiro del titolo rispetto all'affidamento privato nella sua conservazione, consolidatosi nell'arco temporale trascorso tra la formazione del titolo e la sua rimozione in autotutela. L'ordine di demolizione delle opere realizzate in difformità dal titolo edilizio annullato, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e vincolato, senza che l'amministrazione debba motivare in ordine all'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, né possa essere applicata, in luogo di tale misura, la sanzione pecuniaria prevista dal medesimo art. 31, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali che rendano oggettivamente impossibile l'attuazione della riduzione in pristino.

Sentenza completa

N. 02972/2014
REG.RIC.

N. 02798/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02972/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aniello Capuano, Antonietta Inglese, Antonio Fusco, Roberto Capuano e Alfredo Saviano, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, Via Monte di Dio, 66;

contro

Comune di Orta di Atella in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Victor Gatto, domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio, 68;

per l'annullamento

- con ricorso principale, del provvedimento del Comune di Orta di Atella prot. gen. n. 46…

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