Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6274 del 30 aprile 1990

ECLI:IT:CASS:1990:6274PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della configurabilita` dell`attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale non e` sufficiente la convinzione personale di perseguire un fine moralmente apprezzabile; ma e` necessaria l`obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente ed intrinsecamente apprezzabili dal punto di vista etico, valori che debbono essere riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettivita`.  Pertanto non e` censurabile il giudice che esclude l`attenuante nell`omicidio commesso per gelosia nei confronti del coniuge poiche` il senso morale comune non approva l`uccisione del coniuge che sia venuto meno al suo dovere di fedelta` poiche` tale atto non reintegra l`ordine famigliare turbato, ma costituisce l`espressione di un malinteso senso dell`onore e di una esasperata valutazione della propria dignita`.

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