Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1094 del 9 gennaio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:1094PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la motivazione della sentenza impugnata, deve verificare che essa sia effettiva e non meramente apparente, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo. Il sindacato del giudice di legittimità non può spingersi a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in quanto ciò trasferirebbe alla Corte di Cassazione la funzione di giudice del merito, preclusa dalla sua peculiare competenza di organo deputato al controllo della razionalità e della capacità esplicativa della motivazione adottata dai giudici di merito. Le dichiarazioni della parte offesa, anche se costituita parte civile, possono essere assunte come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte a un'indagine positiva circa la loro attendibilità, attraverso un più accurato vaglio e una più rigorosa motivazione rispetto al generico controllo cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, con la possibilità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi probatori. I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima, intesa come necessità di difendersi, inevitabilità del pericolo e proporzionalità tra difesa e offesa. Il giudice di merito, nel motivare l'esclusione della scriminante, non è tenuto a un riesame dei fatti e degli elementi soggettivi, in assenza di una manifesta illogicità della motivazione. La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali e al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa. L'esclusione, in punto di fatto, dell'attenuante della provocazione da parte dei giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità, così come la quantificazione della pena, purché effettuata nei limiti edittali e logicamente motivata in relazione alla prevalenza o meno delle attenuanti generiche.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 9623/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/09/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Dott. ((omissis)), che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito per la parte civile, l'avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di …

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