Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8675 del 20 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:8675PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 13 della L. 30 aprile 1962, n. 283 vieta esplicitamente l'uso di nomi impropri nella vendita o propaganda di sostanze alimentari e tende alla difesa della generalità dei possibili acquirenti e particolarmente di coloro che hanno minore attitudine a rendersi conto, da sé medesimi, delle manovre ingannevoli degli altri, e ciò a prescindere dal fatto che avvenga o no l'atto di commercio. Con l'art. 515 c.p., invece, il legislatore ha inteso proteggere il consumatore dalle frodi commesse nei suoi confronti nell'atto dell'esercizio del commercio. Avendo, pertanto, i due reati diversa obiettività giuridica è ipotizzabile il concorso ai sensi dell'art. 81 cod. penale.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.