Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3875 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:3875SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società Ma. s.r.l. avverso l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di (omissis), ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non necessita di particolare motivazione, in quanto il presupposto per la sua adozione si rinviene nel fatto stesso dell'esecuzione di un'opera in difformità dal titolo edilizio o in assenza dello stesso. La commissione dell'abuso edilizio impone all'amministrazione di intervenire con l'ordine di demolizione, sicché la natura vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività. 2. Le opere realizzate dalla società ricorrente, in difformità dal permesso di costruire in sanatoria n. 21 del 2004, hanno prodotto una significativa trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, con aumenti plano-volumetrici e sostanziale cambio di destinazione d'uso, per le quali sarebbe stato necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. Pertanto, tali opere non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria, nel restauro e risanamento conservativo, ovvero nella ristrutturazione edilizia, ma configurano interventi di nuova costruzione che, ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 380/2001, sono soggetti a permesso di costruire. 3. Nella fattispecie, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ingiunzione di demolizione, ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. 380/2001, è da escludere in ragione della presenza di molteplici vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali insistenti sull'area in questione, che rendono non conseguibile il titolo edilizio per il tipo di opere realizzate. 4. Il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, ha carattere meramente accertativo dell'avvenuto inadempimento all'ingiunzione e non ha un contenuto provvedimentale né altrimenti immediatamente e concretamente lesivo degli interessi della società ricorrente, pertanto è inammissibile l'impugnazione di tale atto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2011, e sui relativi motivi aggiunti, proposti da:
Ma. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Fe. La. e Fe. Sc., con i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via (...);
contro
Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. An. Co., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, Via (...);
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo, notificato il 31 dicembre 2010 e depositato il 28 gennaio 2011:
A.1) dell’ordinanza prot. n. 121 del 3 novembre 2010 e notificata in pari data;
A.2) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, compresa l’ordinanza di sospensione dei lavor…

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