Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15131 del 16 aprile 2007

ECLI:IT:CASS:2007:15131PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora il giudice del dibattimento, ritenuta la diversità del fatto rispetto a quello descritto nel decreto di rinvio a giudizio, abbia disposto, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, questi non può avanzare una nuova richiesta di rinvio a giudizio per lo stesso fatto ed è quindi da considerare abnorme il decreto con il quale il giudice dell'udienza preliminare accolga detta nuova richiesta.

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