Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2464 del 11 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2464PEN

Massima

Massima ufficiale
Dichiarata da un giudice la propria incompetenza per materia ed ordinata la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, quest'ultimo, di fronte alla sola denuncia di conflitto presentata dall'imputato, non deve trasmettere automaticamente gli atti alla corte di cassazione per la risoluzione del conflitto, ma deve preventivamente delibare la questione della propria competenza e solo nell'ipotesi in cui ritenga di essere incompetente, deve rimettere gli atti alla corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.

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