Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3919 del 25 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3919PEN

Massima

Massima ufficiale
Il vizio di motivazione e` valutabile in cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicita` della motivazione stessa, ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all`analisi del giudice e che non puo` costituire vizio che comporti controllo di legittimita` la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu` adeguata, valutazione delle risultanze processuali.  Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimita` quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e` riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, mentre spetta al giudice di legittimita` accertare se quest`ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l`iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

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