Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25417 del 13 giugno 2014

ECLI:IT:CASS:2014:25417PEN

Massima

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Il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. si configura quando vi sia un vincolo associativo stabile e duraturo tra più soggetti, finalizzato alla commissione di una pluralità di reati, anche se non tutti i partecipi concorrono materialmente in ogni singolo reato. La responsabilità penale dell'imputato per il reato associativo è accertata sulla base di elementi sintomatici, quali la condivisione del programma criminoso, il contributo causale alla realizzazione degli scopi illeciti, l'assunzione di ruoli e compiti all'interno dell'associazione, la consapevolezza di agire in un contesto delinquenziale organizzato, anche in assenza di una prova diretta della sua partecipazione a singoli episodi delittuosi. La configurabilità del reato associativo esclude la mera ipotesi di concorso di persone nel reato, in quanto il vincolo associativo, con la sua stabilità e durata, rappresenta un quid pluris rispetto alla semplice convergenza di condotte individuali nella realizzazione di singoli reati. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza del reato associativo, gode di ampio margine di discrezionalità nella valutazione degli elementi indiziari, la cui motivazione è incensurabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o contraddittorietà palesi. La responsabilità penale dell'imputato per il reato associativo costituisce il presupposto giuridico per il riconoscimento del suo obbligo risarcitorio nei confronti delle parti civili danneggiate, con conseguente legittima assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, rimessa alla prudente valutazione discrezionale del giudice di merito. La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata al nuovo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di espressa revoca dell'elezione di domicilio presso il precedente difensore, non determina una nullità assoluta, in quanto l'imputato ha comunque avuto ampia possibilità di difendersi anche dall'accusa riguardante il reato associativo. La prescrizione del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., comma 1, è disciplinata dal più favorevole regime prescrizionale di anni otto e mesi nove, con decorrenza dalla data di commissione del reato e tenuto conto di eventuali sospensioni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/04/2010;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, quanto al capo D); ed il rig…

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