Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2618 del 15 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:2618PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso di ricorso in appello del p.m. avverso la pronunzia del decreto di revoca del sequestro, disposto ai sensi dell'art. 2 ter rigetto legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), e di rigetto della domanda di confisca, il tribunale non puo` adottare altri provvedimenti inerenti alla gestione di un sequestro ormai privo di efficacia. Infatti, il ricorso in appello, previsto dagli artt. 3 ter legge n. 575 del 1965, e succ. modificazioni, e 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non ha effetto sospensivo, come testualmente e inequivocabilmente si desume dall'art. 4 citato. (Nella specie la s.c. ha ritenuto viziata per violazione di legge l'ordinanza con la quale il tribunale, in pendenza del ricorso in appello, aveva disposto la sostituzione del custode dei beni, a suo tempo sequestrati, delegando gli ufficiali giudiziari competenti per la immissione in possesso").

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