Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 705 del 2019

ECLI:IT:TARBS:2019:705SENT

Massima

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Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere legittimamente negato allo straniero extracomunitario che, pur avendo soggiornato per un lungo periodo nel territorio nazionale, non dimostri di aver svolto un'attività lavorativa regolare e di avere prospettive concrete di impiego, in quanto il contributo al benessere economico dello Stato ospitante attraverso il rispetto delle regole fiscali e previdenziali costituisce un requisito necessario per la conservazione del titolo di soggiorno. Pertanto, la tolleranza verso la condizione di precarietà e disoccupazione dello straniero non può protrarsi oltre limiti ragionevoli, dovendosi privilegiare l'inserimento nell'economia regolare rispetto al mero radicamento sociale, anche quando quest'ultimo sia già in fase avanzata. Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente negato allo straniero extracomunitario che, pur avendo soggiornato per un lungo periodo nel territorio nazionale, non dimostri di aver svolto un'attività lavorativa regolare e di avere prospettive concrete di impiego, in quanto il contributo al benessere economico dello Stato ospitante attraverso il rispetto delle regole fiscali e previdenziali costituisce un requisito necessario per la conservazione del titolo di soggiorno. La tolleranza verso la condizione di precarietà e disoccupazione dello straniero non può protrarsi oltre limiti ragionevoli, dovendosi privilegiare l'inserimento nell'economia regolare rispetto al mero radicamento sociale, anche quando quest'ultimo sia già in fase avanzata. Pertanto, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente negato quando la mancanza di versamenti previdenziali e di redditi tracciabili si protragga per un intervallo temporale molto superiore al periodo di tolleranza previsto dalla legge, senza che emergano concrete prospettive di impiego regolare, anche in presenza di un principio di radicamento sociale dello straniero nel territorio nazionale.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/07/2019

N. 00705/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00066/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il suddetto legale in Brescia, via Monti 2/A;

contro

QUESTURA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Brescia del 27 agosto 2015 (notificato il 14 ottobre 2015), con il quale è stato n…

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