Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 526 del 2018

ECLI:IT:TARPIE:2018:526SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, può legittimamente disciplinare gli orari di apertura e di funzionamento delle sale giochi e degli esercizi pubblici autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., al fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di diffusione del fenomeno della ludopatia o gioco d'azzardo patologico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia. Tale disciplina comunale, che limita l'orario di apertura e di utilizzo degli apparecchi da gioco a otto ore giornaliere, risulta proporzionata e adeguata al perseguimento dell'obiettivo di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, in quanto realizza un ragionevole contemperamento tra gli interessi economici degli esercenti e l'interesse pubblico alla prevenzione e al contrasto della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, senza eccedere quanto necessario per il raggiungimento di tale finalità. Il principio di proporzionalità, infatti, impone all'amministrazione di adottare misure idonee, necessarie e adeguate al conseguimento dello scopo prefissato, tenendo conto della complessità e della diffusione del fenomeno della ludopatia, rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto, e della necessità di bilanciare gli interessi in gioco.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/05/2018

N. 00526/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2017, proposto da
Empire Games s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Torino, corso ((omissis)) 5;

contro

Comune di Chieri, non costituito in giudizio;

nei confronti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Istituto Comprensivo Chieri IV, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza n. 38 del 6 marzo 2017 del Sindaco di Chieri, avente ad oggetto gli "orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del …

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