Cassazione penale Sez. V sentenza n. 436 del 11 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:436PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito delle modifiche introdotte nell`art. 390 cod. proc. pen. dal decreto legislativo 14 gennaio 1991 n. 12, nel procedimento per la convalida dell`arresto, o del fermo, il pubblico ministero, quando non intende comparire all`udienza, deve presentare al giudice specifiche richieste in ordine alla misura coercitiva che ritiene applicabile all`imputato, senza essere obbligato a motivarle, e il giudice non puo`, percio`, rifiutarsi di accoglierle, ma deve in ogni caso decidere nel merito, sulla base degli elementi di prova che l`organo dell`accusa e` tenuto a trasmettergli. (V. sez. quinta, 16 maggio 1991 n. 418 in corso di massimazione).

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