Consiglio di Stato sentenza n. 5603 del 2022

ECLI:IT:CDS:2022:5603SENT

Massima

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La perequazione urbanistica, quale strumento di pianificazione volto a mitigare le disuguaglianze prodotte dalla pianificazione, consente all'amministrazione comunale di attribuire una quota edificatoria uguale a ciascun proprietario incluso in un piano particolareggiato, a prescindere dall'estensione e dallo stato di fatto e di diritto dei singoli fondi, purché tale criterio sia finalizzato a favorire interventi edilizi di singole unità familiari con un equilibrato insediamento residenziale a bassa intensità edilizia, evitando facili speculazioni mediante frazionamenti successivi. Tale meccanismo perequativo, previsto direttamente dallo strumento urbanistico generale, non determina una disparità di trattamento in danno dei proprietari di lotti di maggiore estensione o di quelli che non hanno ancora consumato la propria capacità edificatoria, in quanto la perequazione ha ad oggetto la potenzialità edificatoria residua, calcolata scomputando l'edificazione già realizzata dalla capacità edificatoria complessiva dell'area. Inoltre, l'apposizione del vincolo espropriativo sui lotti per i quali il piano particolareggiato risulti inattuato non costituisce una reiterazione immotivata, in quanto tale previsione è stata introdotta per la prima volta nel piano attuativo approvato e non era già contenuta nello strumento urbanistico generale.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/07/2022

N. 05603/2022REG.PROV.COLL.

N. 03400/2015 REG.RIC.

N. 03422/2015 REG.RIC.

N. 03902/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3400 del 2015, proposto dal Consorzio Padulli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Morri, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

i signori Giorgio Mantani, Antonio Mantani, Mario Mantani, Pierfilippo Mantani, Sergio Mantani, non costituiti in giudizio;

nei confronti

del Comune di Rimini, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbri e Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio digitale…

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