Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3283 del 9 settembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:3283PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell`applicazione delle misure cautelari non e` necessario che lachiamata  di  correo presenti le stesse caratteristiche e il livelloprobatorio  voluti  dall`art. 192 cod. proc. pen. per il giudizio definitivo dicolpevolezza,  ma e` sufficiente che le dichiarazioni accusatorie del coimputatoo  dell`imputato  di  reato connesso o collegato, valutate unitamente a tuttigli  altri elementi di prova, ritualmente acquisiti al processo, quale che nesia  la  natura, siano soggettivamente e oggettivamente attendibili econsentano,  allo stato degli atti, di ritenere, con qualificata probabilita`,l`esistenza del reato e della colpevolezza dell` indagato o dell`imputato.  da vedere: Sen 28/02/1992 198 sez 1 Pen Sen 14/01/1992 3824 sez 3 Pen

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