Consiglio di Stato sentenza n. 4578 del 2011

ECLI:IT:CDS:2011:4578SENT

Massima

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La denuncia di inizio attività (DIA) costituisce un titolo abilitativo di natura provvedimentale, quale autorizzazione tacita formatasi per silenzio-assenso, la cui impugnazione diretta da parte dei terzi che si assumano lesi è ammissibile innanzi al giudice amministrativo. La DIA non è uno strumento di liberalizzazione o privatizzazione, ma un modulo procedimentale di semplificazione dell'azione amministrativa che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo sub specie dell'autorizzazione implicita di natura provvedimentale. Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva, ad iniziativa della parte interessata, in cui la denuncia di inizio attività svolge la funzione propulsiva e procedurale aperta a due possibili sviluppi: l'intervento inibitorio ex auctoritate oppure il superamento dello spatium deliberandi che perfeziona la DIA conferendole la valenza di un provvedimento, sia pure per mezzo di un tacito assenso. Pertanto, i terzi che ritengano di essere pregiudicati dalla effettuazione di un'attività assentita in modo implicito a seguito di presentazione di DIA possono agire innanzi al giudice amministrativo con l'impugnativa diretta del titolo ad aedificandum, chiedendone l'annullamento. Tale configurazione di un rimedio giurisdizionale in via di accertamento si rivela meno gravosa e penalizzante per il terzo rispetto all'obbligo di "tallonare" la Pubblica Amministrazione e il controinteressato secondo i tempi lunghi propri delle procedure volte a far constare l'illegittimità del silenzio e degli ulteriori, eventuali atti repressivi dell'Amministrazione, con conseguenti negativi riflessi in ordine alla certezza delle situazioni giuridiche soggettive scaturenti dai rapporti di diritto amministrativo, oltre all'indubbio appesantimento delle procedure giudiziarie. La normativa regionale che consente il recupero dei sottotetti mediante interventi di ristrutturazione edilizia, anche con aumento di volumetria, costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto alla nozione generale di ristrutturazione, per cui l'incremento volumetrico non osta alla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione ai fini dell'applicabilità di tale normativa di favore. Inoltre, ai fini della configurabilità di un sottotetto suscettibile di recupero, rileva la presenza di un volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio di cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, a prescindere dall'altezza interna minima. Le questioni relative al rispetto delle distanze legali tra fabbricati e all'apertura di nuove finestre, attinendo a posizioni di diritto soggettivo, non possono essere fatte valere nell'ambito dell'impugnazione del titolo abilitativo, ma vanno dedotte in altre sedi giurisdizionali più appropriate.

Sentenza completa

N. 03192/2009
REG.RIC.

N. 04578/2011REG.PROV.COLL.

N. 03192/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3192 del 2009, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Cosseria 5;

contro

Comune di Verano Brianza;in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; ((omissis)) e Viganò Marino, rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, ((omissis)) 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01229/2009, resa tra le parti, concernente un INTERVENTO EDILIZIO DI RECUPERO DI UN SOTTOTETTO DI UN IMMOBIL…

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