Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5049 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:5049SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso per l'ottemperanza di un decreto della Corte di Appello emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. "Legge Pinto"), afferma il principio per cui l'Amministrazione soccombente è tenuta al puntuale adempimento di quanto statuito nel titolo esecutivo, ivi compreso il pagamento integrale delle spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario. Nello specifico, il TAR ordina all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel decreto della Corte di Appello, come successivamente rettificato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d'ora un Commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato nei successivi 90 giorni. Il Tribunale, inoltre, condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese successive alla formazione del titolo esecutivo, purché debitamente documentate, compensando tuttavia le ulteriori spese di lite, in considerazione del parziale adempimento già effettuato dall'Amministrazione, seppur in modo erroneo. La massima afferma dunque il principio di doverosa e puntuale esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. Ciò nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Giudice e Amministrazione e del divieto di vanificare l'utilità pratica del giudicato.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/04/2021

N. 05049/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2021, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, depositato in data 20/11/2014 e successivo decreto di correzione di errore materiale del 17/4/2015 (Cron. 14129/2014, Rep. 10431/2014, R.G. 53860/2010)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consigli…

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