Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 49304 del 23 dicembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:49304PEN

Massima

Massima ufficiale
L'assenza di una disciplina intertemporale in relazione alle modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151 convertito con mod. in Legge 1 agosto 2003 n. 114, che ha ripristinato per il reato di cui all'art. 186, secondo comma cod. strad. la competenza del Tribunale, impone l'applicazione del principio "tempus regit actum" ai procedimenti in corso, salvo che il Giudice di pace sia stato già investito del relativo giudizio secondo le disposizioni previgenti, perché in tal caso opera la cosiddetta "perpetuatio iurisditionis". (Fattispecie nella quale è stata annullata con rinvio la sentenza emessa dal giudice di pace, in quanto la citazione a giudizio ex art. 20 D.Lgs. 28 agosto 200 n. 274 era stata emessa dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla competenza).

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