Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1015 del 26 gennaio 1989
ECLI:IT:CASS:1989:1015PEN
Massima
Massima ufficiale
L'attenuante della provocazione e quella dei motivi di particolare valore morale o sociale possono concorrere, ma soltanto quando esse abbiano origine da situazioni di fatto diverse, non quando risalgano al medesimo fatto, nel qual caso per il principio di specialità va applicata solo una delle due circostanze.
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