Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28998 del 8 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:28998PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini sia già stata sottoposta all'interrogatorio di garanzia prima dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, deve escludersi che sia necessario procedere ad un nuovo interrogatorio nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dalla cui omissione consegua la perdita di efficacia della misura a norma dell'art. 302 cod. proc. pen., in quanto in tal caso la finalità dell'atto, che è quella di consentire all'indagato di conoscere gli elementi indiziari a carico e di metterlo nelle condizioni di difendersi, si è realizzata con il primo interrogatorio. Infatti, nel procedimento per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, disciplinato dall'art. 313 cod. proc. pen., non viene richiamato l'art. 302 cod. proc. pen. e l'equiparazione alla disciplina della custodia cautelare è operata solo ai fini delle impugnazioni (nel caso di specie, l'indagato, nei cui confronti è stata applicata la misura provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, era stato in precedenza sottoposto ad interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.