Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19610 del 24 maggio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:19610PEN

Massima

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Il mancato deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come prescritto dall'art. 582 c.p.p., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando questa sia stata comunque trasmessa, entro i termini di legge, alla cancelleria del giudice competente a riceverla, in quanto tale irregolarità formale non pregiudica il diritto di difesa e non lede il principio del contraddittorio. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il rispetto delle formalità previste dall'art. 582 c.p.p. per la presentazione dell'impugnazione non riveste carattere di assoluta tassatività, essendo sufficiente che l'atto sia comunque pervenuto, entro i termini di legge, alla cancelleria del giudice competente a riceverlo. Ciò al fine di preservare il diritto di impugnazione da censure di tipo meramente formalistico, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che l'irregolarità formale del deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice ad quem, anziché presso quella del giudice a quo, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando questa sia stata comunque trasmessa, entro i termini di legge, alla cancelleria del giudice competente a riceverla, in quanto tale vizio non pregiudica il diritto di difesa e non lede il principio del contraddittorio. Pertanto, il mancato rispetto della formalità di cui all'art. 582 c.p.p. non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, purché l'atto sia pervenuto, entro i termini di legge, alla cancelleria del giudice competente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE ((omissis)) del 08/04/2 -

Dott. ROTELLA ((omissis)) SENTE -

Dott. OLDI ((omissis)) N. -

Dott. SANDRELLI ((omissis)) rel. Consigliere REGISTRO GENER -

Dott. BRUNO ((omissis)) N. 33685/2 -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) FU. NA. N. IL (OMESSO);

2) SA. EM. OL. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 2/2009 TRIB.SEZ.DIST. di ((omissis)), del 17/06/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI ((omissis));

lette/sentite le conclusioni del PG Dott..

IN FATTO

Il Tribunale di Taranto - sezione di ((omissis)) ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta d…

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