Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5265 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:5265SENT

Massima

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La violazione da parte di un titolare di licenza per il servizio di taxi di specifiche disposizioni regolamentari, come l'omissione di accendere il tassametro e la richiesta di una somma forfettaria per il trasporto, legittima l'adozione da parte dell'amministrazione comunale competente di un provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi della normativa regolamentare, a prescindere dall'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la medesima violazione. Infatti, le sanzioni della sospensione della licenza e della sanzione pecuniaria non sono tra loro alternative, ma possono essere applicate disgiuntamente dall'amministrazione in presenza dei relativi presupposti normativi, senza che il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta possa precludere l'adozione del provvedimento di sospensione. Inoltre, il termine di cinque giorni previsto dal regolamento comunale per l'adozione del provvedimento di sospensione della licenza non riveste carattere perentorio, non essendo finalizzato a soddisfare specifiche esigenze di rilievo pubblico, sicché il suo mancato rispetto non determina l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato successivamente. Pertanto, il provvedimento comunale di sospensione della licenza taxi, adottato in seguito all'accertamento della violazione regolamentare, non è illegittimo per violazione di legge o eccesso di potere, né può dar luogo a risarcimento del danno in capo al titolare della licenza sospesa.

Sentenza completa

N. 10550/2008
REG.RIC.

N. 05265/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10550/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n. 10550 del 2008, proposto dal signor MORUZZI Lucio, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

il COMUNE di FRASCATI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Frascati, piazza G. Marconi, n.3;

per l'annullamento

dell’ordinanza adottata dal dirigente del II settore del Comune di Frascati, n. 0022934 del 22.7.2008, con la quale è stato ordinato al signor ((omissis)) …

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