Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1829 del 14 febbraio 1994
ECLI:IT:CASS:1994:1829PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di reati contro il servizio militare, nel caso di chiamata alle armi, esigibile per non essere stato l`obbligo estinto dalla espiazione della pena inflitta per il rifiuto della prestazione del servizio militare, l`eventuale ulteriore diniego, ripetuto nel tempo, della prestazione militare, si configura come un ulteriore fatto reato, storicamente distinto da quello precedente, cosi` che alla sottoposizione dell`oppositore di un nuovo rifiuto, ad un nuovo processo, non osta il divieto di cui all`art. 649 cod. proc. pen., il quale attiene alla diversa ipotesi di successivi processi relativi allo stesso fatto reato. (Cfr. Corte Costituz. 18 luglio 1989 n. 409). da vedere: Sen 31/10/1990 3219 sez 1 Pen Sen 18/07/1992 2328 sez 1 Pen Sen 25/07/1991 8126 sez 1 Pen
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