Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 209 del 2020

ECLI:IT:TARBAS:2020:209SENT

Massima

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Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è precluso quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, in quanto la norma di cui all'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) consente l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica esclusivamente per i lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Tale divieto di incremento volumetrico opera in modo rigido e vincolato, senza possibilità di deroghe, anche in presenza di opere che non abbiano inciso in modo sostanziale sulla tipologia dell'immobile e sul contesto ambientale circostante, in quanto la valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata esclusivamente sulla base della sussistenza o meno di nuovi volumi, a prescindere dalla loro rilevanza o meno sotto il profilo edilizio. Pertanto, la Soprintendenza è tenuta a negare il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ogni qualvolta accerti la realizzazione di opere abusive che abbiano determinato un aumento dei volumi esistenti, senza che sia necessaria un'articolata motivazione in ordine alle ragioni di natura paesaggistica ostative alla sanatoria, essendo sufficiente il mero riscontro dell'incremento volumetrico. Tale rigida preclusione opera anche in assenza di una preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di sanatoria, in quanto la natura vincolata della determinazione della Soprintendenza la sottrae all'applicazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/03/2020

N. 00209/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2013, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) Avv. in Potenza, corso XVIII Agosto, 2;

contro

Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
Comune di Maratea in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

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