Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2974 del 12 gennaio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2974PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio secondo cui l'imputato che ha impugnato il mandato di cattura conserva l'interesse alla definizione del gravame anche dopo la concessione della libertà provvisoria, non è applicabile alla ipotesi in cui l'imputato, già in stato di libertà provvisoria, sia stato colpito, a seguito di revoca del beneficio, da un altro mandato di cattura per lo stesso fatto-reato e abbia poi nuovamente ottenuto la libertà provvisoria non accompagnata dall'imposizione di obblighi prima inesistenti o più gravi di quelli precedenti.

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