Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4366 del 25 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4366CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della determinazione della retribuzione dovuta al lavoratore, il giudice deve accertare che la stessa sia conforme ai criteri indicati nell'art. 36 della costituzione - il quale esige che la retribuzione sia proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e idonea ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa - ma non è tenuto ad avvalersi necessariamente dei parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva, potendo fondare la sua pronuncia sulla natura e sulle caratteristiche dell'attività svolta, sulle nozioni di comune esperienza e, in difetto di ogni altro utile elemento, anche su criteri equitativi. In sede di legittimità, tale determinazione può essere censurata soltanto per quanto riguarda i criteri imposti dal precetto costituzionale per il processo perequativo, ovvero per quanto riguarda l'omissione di circostanze decisive, mentre l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto non può formare oggetto del giudizio di cassazione, perché implica valutazioni di fatto, istituzionalmente riservate al giudice del merito.

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