Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7966 del 21 giugno 1980

ECLI:IT:CASS:1980:7966PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 163 Cod. pen., quando dispone che il giudice può ordinare la sospensione condizionale della pena pecuniaria nei casi in cui essa, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe il condannato della libertà personale per un tempo stabilito, si limita a sancire che, ai sensi e nei termini indicati dall'art. 135 Cod. pen., sia effettuato un ragguaglio astratto ed ipotetico tra l'uno e l'altro genere di pena; e ciò non già ai fini dell'art. 136 dello stesso codice, dichiarato illegittimo dalla corte costituzionale con sentenza n. 131 del 79, ma all'unico effetto giuridico di consentire, attraverso una mera operazione di calcolo aritmetico, la determinazione della quantità di pena pecuniaria, rispetto a cui è ammissibile il beneficio in discorso. (Nella specie si è precisato che alla sentenza della corte costituzionale n. 131 del 1979 non può riconoscersi effetto alcuno, in termini di invalidità derivata, sulle disposizioni dell'art. 163 Cod. pen., posto che le anzidette disposizioni fanno riferimento allo art. 135 e non all'art. 136 del codice penale).

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