Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34444 del 22 settembre 2001
ECLI:IT:CASS:2001:34444PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di traduzione delle dichiarazioni di persona straniera, la previsione dell'art. 143, comma 2 del c.p.p. non è violata quando l'interprete nominato non conosce la lingua madre della persona esaminata, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con essa in maniera effettiva ed efficace. (Nell'affermare tale principio la Corte ha inoltre ritenuto che l'apprezzamento circa la comprensione linguistica in concreto rappresenti una valutazione rimessa al giudice di merito). Dalla mancata convalida del fermo non discende, stante l'assenza di una espressa previsione legislativa, l'inutilizzabilità o la nullità degli atti d'indagine compiuti dalla polizia giudiziaria in costanza di esecuzione della misura pre-cautelare. (Fattispecie in cui dopo il fermo — poi non convalidato per carenza del pericolo di fuga — veniva redatto dalla polizia giudiziaria un verbale in cui la persona offesa riconosceva i fermati quali autori del reato poco prima denunciato).
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