Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4015 del 21 febbraio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:4015CIV

Massima

Massima ufficiale
Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., onde l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo dovuto, senza che rilevi l'ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione, incombendo anche sul costruttore, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza che non aveva rilevato la richiamata nullità per l'illiceità dell'oggetto contrattuale e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda del costruttore-appaltatore diretta all'ottenimento del prezzo dovuto per la realizzazione dell'immobile abusivo).

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