Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 16866 del 16 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:16866PEN

Massima

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Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale è impugnabile in Cassazione solo per violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, non essendo consentito censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo il giudice libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione è pertanto inammissibile, salvo il caso di mancato rispetto delle regole del contraddittorio, non potendo il giudice di legittimità sindacare le valutazioni di merito compiute dal giudice dell'archiviazione. La Corte di Cassazione, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha infatti chiarito che il rimedio esperibile avverso l'ordinanza di archiviazione è esclusivamente il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 2, c.p.p., limitatamente all'ipotesi di violazione del principio del contraddittorio. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di archiviazione, laddove non denunci la violazione di tale principio, è destinato a essere dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di legittimità non può sindacare le valutazioni di merito compiute dal giudice dell'archiviazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente

Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
persona offesa in processo;
c/ignoti;
avverso l'ordinanza di archiviazione dell'11/12/2017 del G.I.P. Tribunale di Latina;
sentita la relazione svolta dal Consigliere TRONCI ANDREA.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di fiducia di (OMISSIS), con atto depositato il 22.12.2017, ha formalizzato ricorso per cassazione relativo al provvedimento indicato in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Latina, all'esito dell'…

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