Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2723 del 10 marzo 1975

ECLI:IT:CASS:1975:2723PEN

Massima

Massima ufficiale
In tanto può ritenersi ricorrente il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) in quanto sia esclusa la sussistenza del delitto di contraffazione di segni distintivi giuridicamente protetti o del delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

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