Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14228 del 25 ottobre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:14228PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sostanze stupefacenti, il concetto di modica quantita` va inteso restrittivamente, nel senso che deve trattarsi di un quantitativo minimo esiguo che non superi le dosi per l'uso di due o tre giorni da parte di un tossicodipendente di medio grado. La dose giornaliera media ed abituale per il tossicodipendente da eroina e` di milligrammi 80 di tale sostanza allo stato puro e, dunque, non costituisce detenzione di modica quantita` di eroina il possesso di piu` di milligrammi 240 di essa. Il criterio di riferimento per valutare la quantita` di sostanza stupefacente, ai fini dell'applicazione dell'art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685, non e` quello del numero di dosi confezionate o che si possono confezionare con la sostanza tagliata, ma quello che prende a base la percentuale di sostanza allo stato puro ed il numero di dosi da essa normalmente ricavabili.   conforme: Sen 05/12/1988 11928 sez 6 Pen Sen 06/12/1988 6639 sez 1 Civ

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