Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1293 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:1293SENT

Massima

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Il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio. Conseguentemente, allorché il privato rinunci al permesso di costruire o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. La quantificazione degli oneri di concessione effettuata dal Comune non è espressione di alcun potere autoritativo, bensì si configura come esercizio vincolato, di attribuzioni da esercitarsi sulla base di tabelle parametriche, sicché la controversia attinente alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi. Tuttavia, il Comune non può unilateralmente determinare diverse tempistiche di restituzione delle somme indebitamente percepite, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, attinenti alla tutela dei beni di proprietà privata, sanciti dagli artt. 2033 e 1183 c.c. Pertanto, la previsione regolamentare che consente al Comune di procedere alla restituzione rateizzata del contributo di costruzione in un arco temporale eccessivamente dilatato, finendo per svuotare l'obbligo restitutorio e paralizzare indebitamente il diritto del creditore, deve essere annullata per irragionevolezza. Di conseguenza, il Comune è tenuto alla restituzione immediata delle somme indebitamente percepite, con il riconoscimento degli interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale di restituzione.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/07/2020

N. 01293/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2018, proposto da
Systema Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mediglia, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

del diritto di Systema Ambiente s.p.a. a ottenere il versamento da parte del Comune di Mediglia, senza dilazione:

i. dell'importo di € 1.067.629,31 a titolo di restituzione del “contributo di costruzione” per la realizzazione dell’impianto di trattamento ri…

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