Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 558 del 23 gennaio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:558CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie inerenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in base ai criteri di riparto della giurisdizione fissati dagli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, quando la causa possa implicare la sostituzione, ai candidati illegittimamente proclamati eletti, di coloro che hanno diritto di esserlo, atteso che il potere di correggere i risultati elettorali è espressamente attribuito dall'art. 4 della citata legge n. 1147 del 1966 tanto al giudice ordinario, quanto al giudice amministrativo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

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