Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 707 del 2023

ECLI:IT:TARSAR:2023:707SENT

Massima

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L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere espressamente sulle istanze dei privati, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia, equità e buona amministrazione impongano l'adozione di un provvedimento, al fine di consentire all'interessato di tutelare le proprie ragioni. Pertanto, il silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte di un esposto presentato dal privato per segnalare una situazione di inquinamento acustico configura un inadempimento dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato. L'Amministrazione è tenuta a esercitare i propri poteri di intervento e controllo in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare il diritto alla quiete pubblica e all'integrità dell'ambiente di vita dei cittadini, anche in assenza di una specifica denuncia o richiesta del privato, in attuazione dei principi di buona amministrazione e di tutela degli interessi pubblici primari. Il mancato esercizio di tali poteri, in presenza di una segnalazione del privato, configura un inadempimento dell'obbligo di provvedere, che legittima il ricorso giurisdizionale per l'accertamento dell'obbligo e l'adozione del provvedimento finale.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/10/2023

N. 00707/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2023, proposto da
Daniele Pusceddu, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arbus, non costituito in giudizio;

nei confronti

Pizza Pazza di Melis Alessio & C. S.n.c., non costituita in giudizio;

PER LA DECLARATORIA DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO (IN MATERIA INQUINAMENTO ACUSTICO)

a seguito della “
DIFFIDA A CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO SUSSEGUENTE ALL'ESPOSTO AVENTE AD OGGETTO “inquinamento acustico/disturbo della quiete pubblica” …

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